Descrizione
PREMESSA
Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati.
Dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione.
Ulteriori informazioni
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina:
1) il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione proposti all’Istituto, aventi ad
oggetto denaro o altri beni mobili; tale procedimento è disciplinato nel capo 2;
2) il procedimento diretto alla conclusione di contratti di comodato proposti aventi ad oggetto beni
mobili; tale procedimento è disciplinato nel capo 3;
3) il procedimento diretto all’utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni
non consumabili in prova/visione; tale procedimento è disciplinato nel capo 4.
Art. 2 - Disciplina dei contratti di donazione e di comodato
I contratti di donazione e di comodato d’uso sono disciplinati dal codice civile, salve eventuali modifiche o
integrazioni pattuite tra le parti.
CAPO 2 - DONAZIONE
Art. 3 - Proposta di donazione
La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera, della società, associazione o privato
cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una
determinata somma di denaro.
Nella proposta di donazione sono dichiarati:
1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione
e la sua sede, se è persona giuridica;
2) la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);
3) l’eventuale plesso dell’Istituto cui il proponente intende destinare il denaro o il bene mobile;
4) qualora oggetto della donazione sia denaro, l’importo;
5) qualora oggetto della donazione sia un bene mobile: a) la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);
b) se il bene è stato acquistato dal proponente: la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta
(la cessione è sottoposta alla condizione della accettazione della proposta di donazione) l’impegno ad
allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
c) se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa CE che ne disciplina le
caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali
sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
d) l’impegno a consegnare i manuali d’uso e i documenti nei quali sono rappresentate le
caratteristiche del bene (documentazione tecnica).
Art. 4 - Presupposti per l’accettazione della proposta di donazione
Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1) la proposta contiene le indicazioni di cui all’art. 3;
2) il bene mobile ovvero l’impiego del denaro è strumentale all’attività istituzionale dell’Istituzione
scolastica cui è destinato;
3) se il proponente è un imprenditore:
a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a
titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi;
b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene
oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva:
► intenda donare anche tali beni;► la proposta di donazione sia formulata successivamente all’acquisto dei beni da parte dell’Istituzione
scolastica;
4) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento tecnico-didattico, esso dovrà avere
caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
5) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere
compatibile con il sistema informatico dell’Istituzione scolastica.
Art. 5 - Procedimento per l’accettazione della proposta di donazione
1) Il Dirigente Scolastico verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all’art. 3.
Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta;
2) Il Dirigente Scolastico accerta quindi l’esistenza dei presupposti indicati nell’art. 4.
L’accettazione della donazione è stabilita con deliberazione del Consiglio di Istituto.
Art. 6 - Forma della donazione
La donazione di modico valore è conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico.
E’ di modico valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante.
La donazione di valore non modico è conclusa con atto pubblico.
Art. 7 - Beni consumabili in prova
I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla prova.
Tali beni sono acquisiti non a titolo di donazione, ma a titolo di acquisto gratuito a scopo di prova (assenza
dell’animus donandi).
L’accettazione è effettuata dalla scuola, di regola sottoscrivendo il documento di trasporto del bene.
CAPO 3 – COMODATO D’USO GRATUITO
Art. 8 - Proposta di comodato
Nella proposta di comodato sono dichiarati:
a. il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione
e la sua sede, se è persona giuridica;
b. la marca, il modello, il costo (IVA inclusa) del bene; l’eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni
di consumo o accessori del bene;
c. le condizioni di manutenzione;
d. eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Dirigenza per determinati tipi di beni;
e. il plesso dell’Istituzione scolastica cui il proponente intende destinare il bene;f. il periodo di comodato;
g. le eventuali deroghe o integrazioni della disciplina del comodato del codice civile.
Alla proposta di comodato sono allegati, se esistenti, i documenti nei quali sono rappresentate le
caratteristiche del bene (documentazione tecnica) e i manuali d’uso.
Art. 9 - Presupposti per l’accettazione della proposta di comodato
Salvo giustificato motivo, la proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1) contiene le indicazioni di cui all’art. 8;
2) il bene è strumentale all’attività istituzionale dell’Istituto;
se il proponente è un imprenditore:
a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a
titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a presentare offerta;
b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene
oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva intenda donare o dare in comodato tali
beni, la proposta di comodato sia successiva all’acquisto dei beni da parte dell’Istituto;
4) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere
caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
5) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, dovrà essere
compatibile con il sistema informatico dell’Istituzione scolastica.
Art. 10- Procedimento per l’accettazione della proposta di comodato
1)Il Dirigente Scolastico verifica che la proposta di comodato contenga le indicazioni di cui all’art. 8.
Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2) Il Dirigente Scolastico accerta quindi l’esistenza dei presupposti indicati nell’art. 9.
L’accettazione del comodato è stabilita con deliberazione del Consiglio d’Istituto.
La deliberazione è trasmessa:
- al plesso cui il bene è destinato.
Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.
CAPO 4 – BENI IN PROVA/VISIONE
Art. 11 - Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione
Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato esclusivamente per tale
attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la sperimentazione.Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tale fine; esso dovrà essere
restituito immediatamente dopo la prova/visione e comunque entro 60 giorni; qualora ricorra un
giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo superiore, ma non oltre 180 giorni.
CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - Collaudo dei beni
I beni donati o in comodato sono sottoposti a collaudo di funzionamento.
Tale collaudo è effettuato, a seconda della tipologia di bene.
L’eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto al dirigente
scolastico che assumerà le determinazioni relative.
Art. 13 - Validità
Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio
d’Istituto ed ha validità fino a diverse deliberazioni formalmente assunte dallo stesso Consiglio.
Art. 14 – Pubblicazione
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto.