Albano Laziale, 14/10/2025
Al Sito dell’istituto
(www.icalbanocecchina.edu.it)
A tutti i docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori degli alunni
p.c. Al Sindaco del Comune di Albano Laziale
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Oggetto: 079 - vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13-11-2023 di conversione del c.d. Decreto Caivano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile,
nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, cosiddetto “Decreto Caivano”;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13
novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla
povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito
digitale;
TENUTO CONTO della nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005932.24-09-2025
Verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione - Caricamento in ANS dei dati relativi
ai frequentanti per l’a.s. 2025/2026;
CONSIDERATA la nota Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083016.25-09-2025 Verifica
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione - Caricamento in ANS dei dati relativi ai
frequentanti per l’a.s. 2025/2026;
COMUNICA
che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del DLgs. n. 297/1994 con una nuova disciplina
sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo di istruzione.
La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai Dirigenti Scolastici e ai Sindaci. La normativa vigente - Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622 - prevede che “l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria” da 6 a 16 anni di età e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (questi ultimi possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale).
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi di violazione previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:
▪ mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione
▪ elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che
▪ risulta assente da scuola per più di quindici giorni - anche non consecutivi - nel corso degli ultimi tre mesi, senza giustificati motivi
▪ non frequenta le lezioni per un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
La novità principale della legge consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata “inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del Codice Penale; questo punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.
Per dar seguito al contesto normativo descritto, nel corso dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei coordinatori di classe, promuoverà le seguenti operazioni:
1. verificare la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, eventualmente individuando
a. coloro che si sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso degli ultimi tre mesi, senza giustificati motivi
b. coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi
2. contattare, senza ritardo, il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione (genitori, tutore) per conoscere meglio la situazione e verificarla
3. nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge
4. nel caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra, il Sindaco procederà ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).
Si invitano pertanto i genitori a
▪ ridurre le assenze al minimo indispensabile
▪ controllare la progressione numerica delle assenze dei propri figli, eventualmente tenendone nota
▪ giustificare tempestivamente le assenze.
ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE
I docenti coordinatori
▪ entro il 20 ottobre 2025: comunicheranno l’eventuale esistenza di studenti che, anche se iscritti e inseriti nel registro elettronico, non hanno mai frequentato la scuola dal primo giorno previsto per le attività didattiche
▪ nel corso dell’anno scolastico: controlleranno costantemente le assenze degli alunni della propria classe; nel caso di assenze “non giustificate” maggiori di quindici giorni anche non consecutivi nel corso degli ultimi tre mesi, ne daranno immediata comunicazione alla Segreteria Didattica (rmic8ay002@istruzione.it), al fine di provvedere ad attivare gli adempimenti di legge.
È auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe.
ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA DIDATTICA
Per supportare l’adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, è pertanto all’Ufficio Didattica di provvedere al caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all’interno dell’ANS nel rispetto dei tempi previsti dalla nota prot. n. 5534 del 12 settembre 2025, ovvero entro il 24 ottobre 2025.
Come previsto dall’art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n. 159, non sarà più necessario procedere alla trasmissione dei dati in argomento ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.
Al fine di garantire che le informazioni esposte in ANIST siano sempre aggiornate, è fondamentale il contributo delle Istituzioni scolastiche nella corretta alimentazione e gestione dei dati presenti in ANS. Pertanto, si invita l’ufficio didattica ad aggiornare costantemente i dati relativi al percorso formativo dei propri studenti in ANS, accedendo al portale SIDI.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Antonio Draisci
da Segreteria
del martedì, 14 ottobre 2025