Circ. n. 118 Albano Laziale 29 Dicembre 2023
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Al Personale ATA
Alle Famiglie
Alla DSGA
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Oggetto: Gestione di problematiche, criticità e/o conflittualità riguardanti il personale scolastico.
A seguito delle numerose segnalazioni che pervengono all’attenzione di questa Direzione, riguardanti problematiche, criticità e /o conflittualità che i Dirigenti scolastici riscontrano nella gestione del personale, si ritiene opportuno, con la presente nota, fornire indicazioni utili per la trattazione dei casi riscontrati.
In tutte le ipotesi in cui il personale docente, educativo, amministrativo e ausiliario pone in essere atti o fatti tali da configurare un illecito disciplinare, sussiste, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3, del D.L.vo 165/2001, l’obbligo del Dirigente scolastico di esercitare l’azione disciplinare. La procedura è definita dal suddetto articolo 55 bis del D.Lgs 165/01 e si differenzia, nei tempi e per la competenza, sulla base della tipologia di sanzione da disporre al termine del procedimento. Configurano quali fatti disciplinarmente rilevanti, quelle condotte, sia attive che omissive, assunte in violazione di doveri e obblighi connessi al rapporto di lavoro, derivanti dalla legge, dai contratti collettivi, nonchè dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Come è noto, l’esercizio dell’azione disciplinare, oltre a costituire un obbligo giuridico, costituisce, altresì, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, fonte di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21del D.Lgs 165/2001.
Al riguardo, vanno richiamati i principi che ispirano l’azione disciplinare: tempestività, integrità del contraddittorio, proporzionalità e gradualità della sanzione. Il principio di proporzionalità tra fatto e sanzione è trasfuso, per l’illecito disciplinare, nell’art. 2106 c.c., appositamente richiamato dal secondo comma dell’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e dagli stessi CCNL di riferimento.
In materia di sanzioni disciplinari, per il personale docente e educativo del comparto Istruzione e Ricerca, l’art. 29 del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2018, richiama, con modificazioni, quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D. Lgs. n. 297 del 1994; invece, per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il rinvio è direttamente alla fonte contrattuale, Sezione Scuola Titolo III –
Responsabilità disciplinare, artt. 10-17.
Qualora il Dirigente scolastico ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quelle di propria competenza, dovrà trasmettere gli atti adottati per le sanzioni disciplinari all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari UPD, che curerà tutta l’istruttoria del procedimento disciplinare competente sui fatti sanzionabili riferiti alla sospensione dal servizio.
Contestualmente alla trasmissione all’UPD il Dirigente scolastico deve darne anche comunicazione all’interessato.
Si richiama all’attenzione che il Dirigente scolastico dovrà trasmettere all’UPD:
- una breve relazione da cui devono risultare chiaramente le ragioni per le quali ritiene che la sanzione da applicare al caso di specie non rientri tra quelle “di minore gravità” di propria competenza;
- le note di segnalazione dei fatti integranti gli illeciti disciplinari;
- le risultanze degli accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza delle segnalazioni;
- le informazioni, desumibili dal fascicolo personale del dipendente, in ordine all’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, ai fini dell’applicazione dell’istituto della recidiva.
Qualora i fatti accertati, anziché configurare condotte disciplinarmente rilevanti, rivelino una presunta inidoneità al servizio, imputabile a fattori psico-fisici, si richiama quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Nelle altre ipotesi, in cui la presunta inidoneità, invece, scaturisce da incapacità didattica per scarso rendimento, si richiama l’istituto della dispensa dal servizio previsto dall’art. 512 del d.lgs. n. 297/1994, attesa, anche la recente pronuncia della Cassazione (Cass. civile, sez. lavoro, sentenza 1/3/2022, n. 6742), che ne ha confermato per il personale docente e educativo, la perdurante vigenza, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, alla luce di quanto premesso, si invitano i Dirigenti scolastici ad effettuare un’accurata analisi della fattispecie concreta al fine del corretto inquadramento giuridico e, solo qualora rilevino la persistenza di situazioni di grave complessità che necessitano di ulteriori approfondimenti e/o di difficile qualificazione, rimettano alla Direzione generale la valutazione dell’opportunità di un accertamento ispettivo.
Il Dirigente Scolastico
Donatella Savastano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lg. 39/93)
da Segreteria
del venerdì, 29 dicembre 2023