Albano Laziale, 22/09/2026
Al Sito dell’Istituto
A tutti i docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Ai genitori
Oggetto: 050 – PERSONALE – uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Alcuni alunni della Scuola dell’Infanzia – talora anche della Scuola Primaria – richiedono aiuto nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Con la presente comunicazione:
- si riportano tre testi che afferiscono all’argomento
- si traggono conclusione operative.
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A – CCNL del 18/1/2024 Allegato A Specifiche professionali dei singoli profili professionali: Collaboratore scolastico
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B - ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI Il Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?
L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali. In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:
al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:
Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.
Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786. In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa: “il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività”.
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C - Sentenza della Corte di Cassazione - Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786. https://www.anffas.net/dld/files/Corte-di-Cassazione-Sentenza-n_-22786-20161.pdf
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Alcune indicazioni pratiche:
- si è alla presenza di procedimenti differenti, a seconda che si riferiscano ad alunni con disabilità o senza disabilità
- la sentenza n. 22786/2026 della Corte di Cassazione riguarda chiaramente alunni con disabilità; circostanze descritte e conseguenze ne dipendono strettamente e non sono generalizzabili a tutti gli alunni né a tutto il personale; a tutti è chiaro che ad alunni diversamente abili il servizio è dovuto
- anche l’Allegato A al CCNL distingue fra servizi dovuti ad alunni con disabilità o senza disabilità
- per “gli alunni” non ulteriormente specificati – deve intendersi per tutti gli alunni – il compito è “vigilanza sugli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”; cioè?
- accompagnare, essere presenti nel momento dell’uso dei servizi igienici, assistere attivamente, vigilare che l’ambiente sia sereno, incoraggiare e fornire indicazioni, verificare che gli alunni si rivestano adeguatamente, se necessario aiutare a svestirsi e rivestirsi; tutto nella direzione della progressiva autonomia del minore
- se un alunno si sporca (per esempio, perché arrivato troppo tardi a bagno o perché non ancora pienamente autonomo) il collaboratore fa – per così dire - “pronto soccorso” con “ausilio materiale e cura dell’igiene personale”; per creare positive condizioni alla progressiva autonomia dell’alunno, questi interventi non passano inosservati ma sono oggetto di considerazione da parte del team della sezione e con i genitori
- per “gli alunni” non ulteriormente specificati – deve intendersi per tutti gli alunni – il compito è “vigilanza sugli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”; cioè?
- per gli alunni “con disabilità”: il compito è “presta ausilio materiale non specialistico nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”
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- certo non vi sono dubbi che gli atti di cura siano dovuti
- il PEI deve contenere indicazioni precise su: situazione, opportunità, azioni da compiere, responsabilità, ruoli…
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- in considerazione della delicatezza della materia, le situazioni vanno trattate con cura e delicatezza, evitando esagerazioni in un senso o nell’altro ma programmando con i genitori un percorso – ordinariamente breve - di progressiva autonomia;
- nei casi particolari in cui fosse necessario un confronto ulteriore, lo scrivente è disponibile;
- nei casi particolari in cui fosse necessario un confronto particolare, in sinergia con i genitori si sperimenterà il coinvolgimento di professionalità specifiche.
da Segreteria
del mercoledì, 23 settembre 2026